Statuto

Statuto della organizzazione di volontariato

ASSOCIAZIONE VOLONTARI GARBAGNA NOVARESE


 

 Art. 1 ( Costituzione e sede )

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata 1ASSOCIAZIONE VOLONTARI GARBAGNA NOVARESE con sede in Garbagna Novarese alla Via Chiesa n. 1; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L’ Associazione potrà inoltre istituite sede secondarie in località diverse con delibera dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 2 ( Carattere dell’Associazione )

L’ Associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee2 e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative3.

L’Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

 

Art. 3 ( Durata dell’ Associazione )

La durata dell’Associazione è illimitata4.

 

Art. 4 ( Scopi dell’Associazione )5

L’ Associazione ha per oggetto: di evidenziare e rispondere ai bisogni di tutti coloro che non si trovano nella pienezza delle proprie condizioni psicofisiche, offrendo un servizio socio-assistenziale volontario e gratuito senza alcuna discriminazione, in base alle proprie capacità, possibilità e competenza, a norma di legge.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutari, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

Trasportare persone anziane o malate, che necessitano di terapie o analisi mediche, con automezzo idoneo;

Tenere compagnia a persone sole nelle proprie abitazioni o presso Istituti per anziani;

Offrire un servizio di consegna farmaci, prescritti dal proprio medico, per tutti coloro che non sono non grado di recarsi in farmacia;

Offrire un servizio di spesa per persone anziane o malate non in grado di provvedere autonomamente;

Offrire un servizio ambulatoriale quale il controllo pressione arteriosa, glicemia e colesterolo;

L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano esse mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

 

Art. 5 ( Requisiti dei Soci )

Possono essere Soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità ed i principi statutari dell’Associazione.

L’elenco dei Soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazioni da parte dei Soci.

 

Art. 6 ( Ammissione e diritti dei Soci )6

L’ammissione dei Soci è libera.

L’accettazione delle domande, per l’ammissione dei nuovi Soci, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L’adesione all’ Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi, quale candidato, all’elezione degli organi sociali.

 

Art. 7 ( Categorie dei Soci )7

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:

Onorari

Benemeriti

Ordinari

Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze e, in particolare, coloro che ne passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all’ affermazione dell’Associazione. Vengono nominati da Consiglio Direttivo con validità annuale.

Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dall’Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

 

Art. 8 ( Doveri dei soci )

L’appartenenza all’Associazione ha carattere liberto e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenza statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

 

Art. 9 ( Sanzioni disciplinari )

Al socio che non osservi lo statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia, con il suo comportamento, al buon nome dell’Associazione, potranno essere inflitte, dal Consiglio Direttivo, le seguenti sanzioni:

Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

Sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;

Espulsione

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate, per conoscenza, al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

 

Art. 10 ( Perdita della qualifica di socio )

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell’anno

Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’amissione

Per delibera di espulsione del Collegio dei Probiviri

Per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno

Per morte

 

Art. 11 ( Organi dell’Associazione )

Organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea generale dei soci

Il Consiglio Direttivo

Il Collegio dei Probiviri, se istituito8

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito9

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’ interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può, in alcun modo, essere vincolata o limitata ed informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

 

Art. 12 ( Partecipazione all’ Assemblea )

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L’Assemblea viene convocata ordinaria almeno una volta all’anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

Per decisione del Consiglio Direttivo

Dal Presidente su richiesta di almeno un decimo dei soci

 

Art. 13 ( Convocazione dell’ Assemblea )10

La convocazione dei soci, per le Assemblee ordinarie e straordinarie, sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata, entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 14 ( Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea )11

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non potrà avere più di una delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e, qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della Sede Sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario.

L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti, l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

 

Art. 15 ( Forma di votazione dell’Assemblea )

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà, fra i presenti, una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

 

Art. 16 ( Compiti dell’Assemblea )

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo

Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti

Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di amissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti

Approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo

Discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’Ordine del Giorno

In sede straordinaria

Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione

Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto

Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’Ordine del Giorno

E’ in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’Assemblea, ottenere l’inclusione di argomento da porre all’Ordine del Giorno dell’Assemblea

 

Art. 17 ( Compiti del Consiglio Direttivo )12

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione ed ha il compito di:

Convocare l’Assemblea

Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea

Predisporre gli atti da sottoporre all’ Assemblea

Dare esecuzione alle delibere assembleari

Cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo

Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, da sottoporre all’Assemblea

Ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente

Deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso

Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea

Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione

Dare parere su ogni altro progetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo

Procedere, all’inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario

In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti

Deliberare l’accettazione delle domande di amissione dei nuovo soci

Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci

Redigere l’eventuale regolamento interno

Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza

Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza

Irrogare le sanzioni disciplinari

 

Art. 18 ( Composizione del Collegio Direttivo )

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall’Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza o altro impedimento di uno più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno altri soci che hanno riportato il maggior numero di voti, dopo l’ultimo eletto, nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti nomina spetta al socio che ha maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra il luogo di Consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carico per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessario la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

Il membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.

 

Art. 19 ( Riunioni del Consiglio Direttivo )

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al bimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante convocazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificati a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consigli Direttivo sono valide con a presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e son presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.

I Presidente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere atti o categorie di atti nome e per conto dell’Associazione.

 

Art. 20 ( Compiti del Presidente )

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa13.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Direttivo regionale.

In caso il Presidente sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell’impedimento del Presidente.

 

 

Art. 21 ( Collegio dei Probiviri )14

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso, se istituito, ha il compito di :

Interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla corretta applicazione

Emettere, se richiesti, parere di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirimenti

Dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti

Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentreranno in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carico tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina, al suo interno, un Presidente il quale, in particolare, ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente, almeno due dei membri.

Quando sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L’incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

 

Art. 22 ( Revisori dei Conti )15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, ha il compito di:

Esprimere, se richiesto, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale

Controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione

Controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea che approva il documento

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea anche tra i non soci, essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.

Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

 

Art. 23 ( Segretario dell’Associazione )16

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

 

Art. 24 ( Il Tesoriere Economo )17

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

 

Art. 25 ( Patrimonio dell’Associazione )

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

 

Art. 26 ( Entrate dell’Associazione )

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

Dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria

Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo

Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario

Da versamenti volontari degli associati

Da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli sitituti di credito e di altri enti in genere

Da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni

Da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge

Da donazione e lasciti

Da contributi di imprese e privati

Da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie

Da rimborsi derivanti da convezioni

 

Art. 27 ( Destinazione degli avanzi di gestione )

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.18

L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.19

 

Art. 28 ( Durata del periodo di contribuzione )

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che, comunque, cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

 

Art. 29 ( Diritti dei soci al patrimonio sociale )

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento odi esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può, pertanto, farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successine a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.20

 

Art. 30 ( Bilanci )

L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.21

Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente che deve essere approvato entro il mese di aprile e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.

 

Art. 31 ( Scioglimento e liquidazione dell’ Associazione )

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

 

Art. 32 ( Clausola compromissoria )

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

 

Art. 33 ( Rinvio )

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e il codice civile legge 266/91 ll.rr. 38/94 e 1/2004.

 

 

N O T E 

  1. La denominazione è il nome che individua l’associazione. Essa non deve contenere necessariamente l’acronimo ONLUS
  2. L’indicazione è obbligatoria ai sensi dell’art, 3, comma 3, legge 266/91
  3. Idem
  4. Alla durata dell’Associazione può anche essere posto un limite
  5. Ai sensi dell’art. 3, comma 3. Legge 266/91 deve essere espressamente prevista “ l’assenza di fine di lucro “
  6. La disciplina dei diritti e degli obblighi, dei criteri di ammissione e di esclusione dei soci è obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 266/91
  7. Alla differenziazione dei soci in categorie non può, in nessun caso, corrispondere una diversa disciplina del rapporto associativo
  8. Questo organo non è obbligatorio
  9. Il Collegio dei revisori dei Conti è organo non obbligatorio. La particolare severità degli obblighi contabili e di redazione del bilancio consiglia l’istituzione di tale organo
  10. Possono essere previste forme di convocazione diverse da quelle indicate. Tali forme, comunque, devono garantire, in ogni caso, il diritto di ciascun socio ad essere tempestivamente informato
  11. L’Assemblea decide seguendo il metodo collegiale e sulla base del principio maggioritario. A ciascun associato spetta un voto; infatti nessuna rilevanza può essere data all’entità dei contributi corrisposti. In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti ( art. 21, comma 1, c.c. ). Quorum costitutivi e deliberativi rafforzati sono previsti per modificare l’atto costitutivo e lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio. In particolare, nel primo caso sono necessari la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ( art. 21, comma 2, c.c. ). Nel secondo caso occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ( art. 21, comma 3, c.c. ). I principi stabiliti dall’art. 21 c.c. sono derogabili; gli statuti possono prevedere, anche per l’Assemblea di prima convocazione, quorum inferiori o superiori a quello legale, e possono anche sopprimere la distinzione tra Assemblea di prima e seconda convocazione. L’unica disposizione considerata irrinunciabile è quella che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
  12. All’organo amministrativo sono attribuite le funzioni di gestire l’Associazione e di rappresentarla nei confronti di terzi. La struttura dell’organo amministrativo non è quindi fissata in modo rigido, per consentire il miglior adeguamento alle concrete esigenze operative dell’Associazione. I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all’Assemblea. In ogni caso, gli Amministratori devono essere persone fisiche e la durata della loro carica deve essere temporanea. Agli Amministratori spetta la competenza esclusiva ad amministrare, che non può essere limitata dall’Assemblea. Essi debbono, in pratica, prendere tutte le decisioni gestionali necessarie al conseguimento dello scopo per cui è stata costituita l’Associazione. Compiti specifici desumibili dalla disciplina civilistica sono la convocazione dell’Assemblea, la redazione del bilancio e l’esecuzione delle delibere assembleari. Ai sensi dell’art. 18 c.c., gli Amministratori sono responsabili verso l’Associazione secondo le norme del mandato ( art. 1710 c.c. ). L’azione di responsabilità è deliberata dall’Assemblea ed esercitata dai nuovi Amministratori o dai liquidatori ( art. 22 c.c. ). Gli amministratori, quindi, in caso di negligente adempimento di un obbligo imposto dalla legge o dallo statuto, sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati all’ Associazione e la responsabilità è solidale. Nelle associazioni di volontariato poiché gli Amministratori svolgono gratuitamente la loro attività, tuttavia, la responsabilità per colpa dovrà essere valutata con minor rigore in basi a quanto previsto dall’art. 1710 c.c. E’ invece esonerato dalla responsabilità l’Amministratore che non ha partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, a conoscenza che l’atto che si stava per compiere, non abbia fatto constatare il proprio dissenso ( art. 18 c.c. ). Gli Amministratori sono, poi, responsabili anche verso i creditori dell’Associazione per il danno loro arrecato trasgredendo i doveri inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio.
  13. Gli Amministratori son anche investiti dal potere di rappresentanza, possono cioè agire nei confronti dei terzi in nome dell’Associazione, dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazioni da parte della stessa; tale potere, comunque, può essere limitato dall’atto costitutivo o dallo statuto. In genere esso, come in questo caso, viene attribuito al Presidente del Consiglio Direttivo.
  14. La presenza di questo organo non è obbligatoria, in quanto non prevista dal Codice Civile
  15. Anche in questo caso, la presenza di questo organo, anche se consigliabile, non è obbligatoria
  16. La presenza di questo organo, anche se auspicabile, non è obbligatoria
  17. Idem
  18. Questa clausola è preordinata a garantire l’assenza di uno scopo di lucro soggettivo. Al riguardo si evidenzia che la normativa delle ONLUS individua come forme di distribuzione indiretta di utili:
    • Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro cha a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti ( entro il terzo grado ) e affini ( entro il secondo grado ), nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità
    • L’acquisto di beni o servizi, senza valide ragioni economiche, per corrispettivi che siano superiori al loro valore normale
    • La corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per azioni
    • La corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interesse passivi superiori a 4 punti al tasso ufficiale di sconto
    • La corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche
  19. L’obbligo di destinare gli utili al finanziamento delle attività istituzionali e connesse, è adempiuto anche, semplicemente, con la costituzione di riserve vincolate a tal fine. “ Si tratta di un principio ovvio, la cui assenza, più che implicare effetti fiscali, deporrebbe contro l’organicità dell’ente “.
  20. Poiché il contratto di associazione ha carattere strettamente personale, la qualità di associato, normalmente, non è trasmissibile: né per atto tra vivi, né per successione mortis causa. L’art. 24, c.l., tuttavia, fa salva una diversa previsione statutaria, Infatti, nello statuto, con apposita clausola, può essere autorizzata la trasmissione per atto tra vivi, quella mortis causa, oppure entrambe. Il trasferimento, per atto tra vivi, realizza una vera e propria cessione del contratto. Nel caso di Associazioni di volontariato esso può avvenire soltanto a titolo gratuito. Il cessionario subentra, comunque, nella posizione contrattuale dell’associato cedente soltanto se in possesso dei requisiti richiesti dall’atto costitutivo. L’esistenza di tali requisiti deve essere accertata dagli Amministratori. Il trasferimento mortis causa, invece, comporta la successone automatica dell’erede nella posizione giuridica del proprio dante causa, senza necessità di autorizzazioni e consensi. In questo caso infatti è la clausola contrattuale che ammette il trasferimento ad operare all’origine la valutazione circa l’opportunità della successione, sicché è da escludere che l’erede intervenga nei rapporti associativi senza o contro la volontà degli originari associati.
  21. Si ricorda che dal bilancio devono comunque risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
  22. La devoluzione disinteressata del patrimonio deve essere coerente con quanto previsto dall’art. 5, comma 4 della Legge 266/91